delibera aliquota ici 2010
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Decreto Ministero Interno del 17.12.2009 in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 da parte degli enti locali è differito al 30.04.2010;
VISTO l’art.27 comma 8 legge finanziaria 448/01 (in sostituzione dell’art.53 c.16 L.388/00) che stabilisce il termine per deliberare le tariffe di tributi e dei servizi pubblici entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
PREMESSO che l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e ne superiore al 7 per mille ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. 30.12.92 n.504, sostituito dal comma 53 art.3 L.662/96;
VISTO l’art. 1 c.1 decreto legge 93/2008, convertito con modificazioni nella legge 24.7.08 il quale stabilisce che a decorrere dal 2008 è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
RITENUTO che questo Ente, per l’anno 2009, intende applicare per la generalità dei contribuenti l’aliquota unica del 5,5 per mille,
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile dei settori amministrativo e contabile ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.267/00;
CON la seguente votazione resa ed espressa nei modi e forme di legge:
presenti 11, Favorevoli 11,
D E L I B E R A
1) - Di riconfermare per l’anno 2010 l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura dell’aliquota unica del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille;
2) - Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio;
3) - Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2010 in conformità a quanto disposto dall’art.172 del D.Lgs. 267/00;
IL CONSIGLIO COMUNALE
On la seguente e separata votazione espressa nei modi e forme di legge:
Presenti 11, Favorevoli 11,
DELIBERA
Di dichiarare lal presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4 del TUEL 267 del 18.08.2000.

